HAI CONTROLLATO L’IMPIANTO.
MA HAI CONTROLLATO CHI LO HA CONTROLLATO?
Quando compriamo una casa, un negozio o un immobile inserito in un condominio, siamo abituati a chiedere:
“L’impianto è stato controllato?”
È una domanda corretta.
Ma potrebbe mancarne un’altra:
CHI LO HA CONTROLLATO?
Tra pochi giorni questa distinzione diventerà particolarmente concreta nel settore antincendio.
Il 25 settembre 2026 termina infatti il regime transitorio previsto per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Dal 26 settembre, secondo le disposizioni attualmente vigenti, le attività interessate potranno essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal DM 1° settembre 2021.
Ma attenzione.
Questa non è una storia sugli estintori.
È una storia sulla COMPETENZA.
NON TUTTI I LAVORI POSSONO ESSERE AFFIDATI SEMPLICEMENTE A “QUALCUNO CHE LI SA FARE”
Quando abbiamo un problema in una casa capita spesso di ragionare così:
“Conosco una persona che può farlo.”
A volte è sufficiente.
Altre volte no.
Esistono lavorazioni per le quali la normativa richiede competenze specifiche, abilitazioni, qualificazioni, dichiarazioni, documentazione e responsabilità precise.
Ed è qui che cambia completamente la domanda.
Non basta più chiedere:
“Il lavoro è stato fatto?”
Bisogna capire:
“CHI POTEVA FARLO?”
COSA SUCCEDE DAL 26 SETTEMBRE
Il DM 1 settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, disciplina il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e stabilisce anche il percorso di qualificazione dei tecnici manutentori.
L’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione è stata prorogata più volte, da ultimo al 25 settembre 2026.
I Vigili del Fuoco chiariscono inoltre che i Nulla Osta Transitori non potranno avere validità oltre quella data.
Dal 26 settembre 2026, per le attività disciplinate dal decreto, sarà quindi necessario essere in possesso dell’attestato previsto.
C’è però un elemento dell’ultimissima ora da tenere sotto osservazione.
Confartigianato, CNA e Casartigiani hanno segnalato il rischio che molti manutentori, pur avendo presentato domanda, non riescano a sostenere l’esame entro la scadenza.
Le associazioni hanno quindi chiesto al Governo un intervento specifico che consenta a chi è già in possesso del Nulla Osta Transitorio di continuare a lavorare fino all’esame.
Al momento si tratta di una richiesta, non di una nuova proroga già approvata.
Quindi, allo stato attuale:
LA SCADENZA RESTA.
COSA C’ENTRA QUESTO CON CHI COMPRA CASA?
Molto più di quanto possa sembrare.
Non significa naturalmente che ogni abitazione privata debba improvvisamente chiamare un manutentore antincendio.
Sarebbe una semplificazione sbagliata.
Il tema può riguardare, a seconda dell’immobile e delle attività soggette, autorimesse, condomini, attività commerciali, edifici produttivi e strutture dotate di determinati sistemi e presidi antincendio.
Ma il principio può essere applicato molto più in generale.
UN DOCUMENTO NON RACCONTA SEMPRE TUTTA LA STORIA
Immaginiamo di trovare nella documentazione di un immobile una manutenzione effettuata.
Potremmo pensare:
“Perfetto. È stata fatta.”
Ma per alcune lavorazioni questo non basta.
Può essere necessario verificare:
• chi l’ha eseguita;
• quando;
• quale intervento è stato realmente effettuato;
• se il soggetto possedeva i requisiti richiesti;
• quale documentazione è stata rilasciata.
Sono domande diverse.
E fanno una grande differenza.
“ME L’HA FATTO UN AMICO” NON È SEMPRE UNA RISPOSTA
Nelle case questa frase la sentiamo spesso.
“L’impianto l’ha sistemato un mio conoscente.”
Oppure:
“Il lavoro è stato fatto tanti anni fa.”
O ancora:
“Funziona tutto.”
Può anche essere vero.
Ma quando una determinata lavorazione richiede una specifica competenza professionale, il fatto che qualcosa funzioni non risponde necessariamente a tutte le domande.
E questo diventa particolarmente importante quando quell’immobile deve essere venduto, acquistato, ristrutturato, utilizzato per un’attività, finanziato o assicurato.
IL PREZZO NON È L’UNICO CRITERIO PER SCEGLIERE UN PROFESSIONISTA
Questo vale anche quando organizziamo nuovi lavori.
Riceviamo due preventivi.
Uno costa meno.
La tentazione naturale è confrontare semplicemente:
2.000 € contro 2.600 €.
Ma prima del prezzo dovremmo capire se stiamo realmente confrontando due offerte equivalenti.
La persona che eseguirà quella lavorazione:
• ha i requisiti necessari?
• può rilasciare ciò che serve?
• sta quotando la stessa lavorazione?
• si assume la responsabilità prevista?
Solo dopo possiamo confrontare correttamente il prezzo.
È QUI CHE CAMBIA IL CONCETTO DI “ORGANIZZARE I LAVORI”
Organizzare un lavoro non significa avere molti numeri di telefono.
E nemmeno chiamare automaticamente il professionista che abbiamo sempre utilizzato.
Significa prima capire:
CHE LAVORO DEVE ESSERE FATTO?
Poi:
CHI È LEGITTIMATO E COMPETENTE A FARLO?
E soltanto dopo:
QUANTO COSTA E QUANDO PUÒ FARLO?
L’ordine delle domande conta.
PER CHI VENDE, CONTROLLARE PRIMA È MEGLIO
Anche un proprietario può utilizzare lo stesso principio.
Prima di mettere sul mercato un immobile può essere utile capire quale documentazione possiede relativamente a impianti, manutenzioni, interventi eseguiti, professionisti intervenuti ed eventuali dichiarazioni o certificazioni previste.
Non significa che ogni documento debba essere perfetto.
E nemmeno che qualsiasi documento mancante impedisca automaticamente una vendita.
Significa semplicemente sapere prima qual è la situazione.
Perché una domanda scoperta prima della trattativa può essere gestita.
La stessa domanda scoperta all’ultimo momento può diventare un problema.
COSA FACCIAMO IN CasaATreviso
Quando coordiniamo lavori o coinvolgiamo professionisti, non vogliamo costruire semplicemente una grande rubrica di artigiani.
Vogliamo sapere chi serve per quel problema.
Tecnico.
Impresa.
Installatore.
Professionista.
Manutentore.
E quando una determinata attività richiede requisiti specifici, questi devono entrare nella scelta.
Non sostituiamo chi deve certificare.
Non attribuiamo qualifiche professionali.
Organizziamo le persone giuste intorno al problema giusto.
È una differenza importante.
IL DATO DA RICORDARE
Oggi la regola prevista è chiara: il regime transitorio sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio termina il 25 settembre 2026 e, dal giorno successivo, le attività interessate potranno essere svolte esclusivamente dai soggetti qualificati secondo il DM 1 settembre 2021.
Esiste una richiesta urgente delle associazioni artigiane per tutelare chi ha già avviato regolarmente l’iter ma attende ancora l’esame.
Nei prossimi giorni andrà quindi verificato se il Governo interverrà.
Ma indipendentemente da ciò, questa scadenza ci lascia una regola molto più grande:
NON BASTA SAPERE CHE UN LAVORO È STATO FATTO.
BISOGNA SAPERE CHI LO HA FATTO E SE POTEVA FARLO.
Quando si parla di casa, una verifica in più prima può evitare un problema molto più grande dopo.
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Prima la persona.
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